Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.P. 11/12/2020, n. 14, così recitava:

"Art. 2 - Piano di ricerca mineraria

1. La Giunta provinciale predispone un piano che contiene gli indirizzi generali di intervento nel campo della ricerca mineraria di base finalizzati anche alla raccolta di dati utilizzati nella ricerca operativa.

2. Il piano, sulla base delle conoscenze del settore, indica in particolare le zone da studiare, i minerali, le rocce e le acque minerali e termali oggetto di ricerca, nonché le modalità della ricerca stessa.

3. Il piano, per quanto riguarda le acque minerali e termali, prevede gli studi e le opere necessari alla loro individuazione e tutela."

Dalla redazione