Articolo abrogato dall'art. 141, della L.R. 19/11/1991, n. 52, così recitava:

Art. 42 - Osservazioni alle varianti

Alle varianti di cui all’articolo precedente, una volta adottate, si applica la procedura di cui alle vigenti leggi urbanistiche.

Il Consiglio comunale può altresì, in sede di esame delle osservazioni eventualmente pervenute, introdurre le modifiche ritenute opportune, senza procedere ad ulteriore pubblicazione.

La deliberazione con cui il Consiglio comunale si pronuncia sulle osservazioni, ovvero prende obbligatoriamente atto della loro mancata presentazione, consegue i medesimi effetti derivanti dall’atto di approvazione di cui all’articolo precedente.”

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