Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

Art. 38 - Scelta e nomina dei collaudatori. Conferimento di altri incarichi

La scelta del collaudatore, relativamente ad opere pubbliche o di pubblica utilità, poste in essere sia da enti pubblici che da altri soggetti, deve essere fatta fra i professionisti iscritti nell’elenco regionale di cui al precedente articolo 35 tenendo conto dei limiti di competenza professionale.

Quando per le opere di cui al precedente comma sia stato concesso un contributo o concorso finanziario, statale o regionale, alla nomina del collaudatore provvede l’Assessore regionale ai lavori pubblici.

Per le opere pubbliche regionali, di cui al Capo V la nomina del collaudatore spetta all’Assessore regionale ai lavori pubblici.

Nei limiti delle competenze professionali determinate dalle vigenti leggi, a tecnici diplomati, iscritti nell’elenco di cui al presente Capo, possono essere affidati dai competenti organi regionali incarichi di rilievi e perizie, di stima e compilazione di stati di consistenza, da effettuare ai fini espropriativi e di occupazione temporanee.

Il collaudo non può essere affidato a coloro che hanno direttamente esercitato sui lavori un’attività di controllo e vigilanza o che siano comunque intervenuti nella progettazione, direzione od esecuzione dell’opera, esclusa la partecipazione a qualsiasi titolo alla riunione del Comitato tecnico regionale in cui si è discusso dell’opera.

L’elenco dei collaudatori nominativi viene trimestralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, con le rispettive opere affidate.”

Dalla redazione