Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

Art. 37 - Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell’elenco

Per la formazione e la tenuta dell’elenco regionale dei collaudatori, è istituita presso la Direzione regionale dei lavori pubblici una Commissione composta:

1) dal Direttore dei lavori pubblici, in qualità di Presidente;

2) da quattro dirigenti rispettivamente designati dal Direttore regionale dei lavori pubblici, dal Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, dal Direttore regionale dell’agricoltura e dal Direttore regionale delle foreste;

3) da un tecnico laureato congiuntamente designato dagli Ordini professionali degli ingegneri e degli architetti della regione;

4) da un tecnico diplomato congiuntamente designato dai collegi professionali dei geometri, dei periti industriali ed agrari della regione;

5) da un funzionario della Direzione dei lavori pubblici con mansioni di segretario.”

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