Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

Art. 17 - Erogazione di contributi statali

L’erogazione dei contributi statali per l’esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, ivi compresi i finanziamenti a favore dell’edilizia scolastica, avviene nelle forme e modalità previste negli articoli precedenti.”

Dalla redazione