Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

Art. 8 - Classificazione delle opere sulla base di indici parametrici del costo

Gli enti trasmettono i progetti di massima o esecutivi delle opere incluse negli appositi progetti organici di sviluppo, di cui al precedente articolo, alla Direzione regionale competente che provvede, entro trenta giorni, alla classificazione delle opere stesse sulla base di appositi indici parametrici del costo.”

Dalla redazione