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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Transiz. Ecologica 02/08/2022, n. 297
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Premessa
Il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e, in particolare, gli articoli 6 e 7-bis; CONSIDERATO che l’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 28/2011, al comma 11, nel prevedere che Regioni e Province autonome possano estendere il regime della comunicazione ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fa espressamente salvo, tra l’altro, quanto disposto dall’articolo 7-bis, comma 5, del medesimo decreto; CONSIDERATO che il citato articolo 7-bis prevede: |
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. Il presente decreto definisce le condizioni e le modalità per l’applicazione del modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015 agli impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 |
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Art. 2 - (Campo di applicazione del Modello Unico)1. Il Modello Unico è utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di cui all’articolo 1, comma 1, che presentino tutte le seguenti caratteristiche: a) ubicati presso c |
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Art. 3 - (Modalità di trasmissione e lavorazione delle richieste inviate con Modello Unico)1. Il soggetto richiedente compila e trasmette, in via informatica, al gestore di rete competente il Modello Unico. 2. Il soggetto richiedente, prima di iniziare i lavori, fornisce i dati indicati nella parte I del Modello Unico. 3. In fase di presentazione della parte I del Modello Unico e per le finalità di cui al comma 5, il soggetto richiedente prende visione e accetta le modalità e le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici, come definiti nel TICA. 4. Il gestore di rete, secondo modalità definite da ARERA, verifica che: a) la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), dandone comunicazione al soggetto richiedente; |
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Art. 4 - (Compiti dei soggetti interessati)1. In attuazione dell’articolo 3, i gestori di rete aggiornano i loro portali informatici, anche per consentire l’interoperabilità con gli altri soggetti interessati, secondo modalità e tempistiche definite da ARERA ai sensi del comma 3. 2. Fatto salvo il comma 1, il GSE, Terna S.p.A., le Regioni, le Province autonome e i Comuni possono stipulare accordi con i gestori di rete per stabilire protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti nel Modello Unico. |
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Art. 5 - (Disposizioni transitorie) |
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Art. 6 - (Entrata in vigore)1. Il presente decreto, di cui l’Allegato 1 costituisce parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul |
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