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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 11/08/2022, n. 10
Regolam. R. Lazio 11/08/2022, n. 10
Regolam. R. Lazio 11/08/2022, n. 10
- Errata corrige in B.U. 06/09/2022, n. 74
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente regolamento detta disposizioni attuative e integrative della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio), di seguito denominata semplicemente TUC, ai sensi dell’arti |
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Capo II - Indirizzi per lo sviluppo del settore e per l’insediamento delle attività commerciali in sede Fissa |
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Art. 2 - (Criteri e indirizzi per l’individuazione delle zone o delle aree idonee all’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita)1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera d) del TUC, ai fini dell’individuazione delle zone o delle aree idonee all’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita, di cui all’articolo 15, comma 1, lettere, i), l), n), o) e p), del TUC, gli strumenti di pianificazione urbanistica rispettano i seguenti criteri: a) i nuovi insediamenti sono realizzati in via prioritaria attraverso la riduzione del consumo di suolo, l’ampliamento, la trasformazione e la riattivazione di attività già |
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Art. 3 - (Caratteristiche della viabilità di accesso e deflusso e delle reti infrastrutturali)1. L’accessibilità viaria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), deve essere tale da minimizzare l'impatto sul sistema viario ed è valutata sulla base di apposito Studio di Impatto sulla Mobilità (SIM), redatto secondo gli standard internazionali in materia, da allegare alla domanda di autorizzazione all’apertura, all’ampliamento e al trasferimento di sede di grandi strutture di vendita, che tenga conto della complessità, in relazione alla scala dell’intervento proposto, e delle caratteristiche specifiche, quali la situazione del traffico nell’area, l’accessibilità, la sostenibilità, la mobilità ciclistica e pedonale, la dotazione di parcheggi, la densità di popolazione e la presenza di altre medie e grandi strutture di vendita nella zona. |
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Art. 4 - (Caratteristiche degli accessi e dei raccordi tra aree di parcheggio e viabilità per l’insediamento delle attività commerciali)1. Gli esercizi commerciali al dettaglio di cui all’articolo 15, comma 1, lettere i), l), n), o) e p) del TUC, garantiscono: a) il raccordo tra parcheggi e viabilità; b) il raccordo tra zone di parcheggio, eventualmente diversificate e indipendenti, insistenti sulla viabilità; |
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Art. 5 - (Caratteristiche e quantità dei parcheggi pertinenziali per l’insediamento delle attività commerciali)1. Gli esercizi commerciali al dettaglio di cui all’articolo 15, comma 1, lettere i), l), n), o) e p) del TUC si conformano ai seguenti criteri in tema di parcheggi: a) i parcheggi sono collocati all’interno dell’area di pertinenza delle strutture di vendita, in superficie, sotterranei o sopraelevati, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con la struttura stessa; b) per le zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica, le aree di parcheggio sono individuate in sede di strumento attuativo; c) la localizzazione dei parcheggi è consentita anche in strutture multipiano o ad uso promiscuo, comunque non in sottrazione agli standard ordinari; d) i parcheggi di pertinenza di uso pubblico sono separati da ogni altro parcheggio mediante l’utilizzo di barriere fisiche o di contrassegni o colorazioni diverse tra le aree interessate in modo che i tracciati siano perfettamente riconoscibili e ben divisi; e) la localizzazione dei parcheggi deve essere coordinata con il piano del traffico ove esistente; f) per le medie, le grandi strutture di vendita e i centri commerciali, il numero dei posti auto di cui al comma 2 è individuato in relazione ad una superficie minima d |
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Art. 6 - (Criteri e modalità di reperimento degli standard urbanistici relativi ai parcheggi nei casi di avvio di medie o grandi strutture di vendita in fabbricati già esistenti e di medie strutture a seguito di accorpamento)1. Al fine di agevolare le iniziative tendenti all’ammodernamento e alla riqualificazione della rete distributiva, è possibile derogare agli standard di cui all’articolo 5, mediante apposita convenzione con l’amministrazione comunale interessata, nei casi di: a) fabbricati già esistenti all’interno delle zone territoriali omogenee A e B di cui al D.M. 1444/68, in cui si intendono avviare medie o grandi strutture di vendita, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici relativi ai parcheggi vigenti all’epoca di costruzione del fabb |
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Art. 7 - (Indirizzi e criteri per l’area commerciale integrata)1. L’area commerciale integrata di cui all’articolo 15, comma 1, del TUC si considera, dal punto di vista della collocazione urbanistica, dell'organizzazione insediativa, dell'accessibilità e d |
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Art. 8 - (Ciclo dei rifiuti e smaltimento)1. Le medie e grandi strutture di vendita sono soggetti al rispetto dei seguenti requisiti relativi al ciclo integrato dei rifiuti e alla gestione ecosostenibile della struttura: a) un corretto sistema di raccolta differenziata e di intercettazione-separazione almeno di carta e cartone, plastica e metalli, vetro e frazione organica, che garantisca l’avvio a recupero della frazione dei rifiuti urbani assimilabili ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche in conformità alle disposizioni di l |
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Art. 9 - (Prestazione energetica e fonti rinnovabili)1. L’insediamento e l’avvio di medie e grandi strutture di vendita, a seguito di nuove edificazioni e ristrutturazioni, sono soggetti al rispetto dei seguenti requisiti relativi alla prestazione energetica e all’utilizzo di fonti rinnovabili: a) gli edifici costruiti successivamente alla data del 1° gennaio 2021 devono essere a energia quasi zero ai sensi dell’articolo 4-bis del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche; b) riduzione dei consumi di energia primaria per riscaldamento e r |
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Art. 10 - (Sostenibilità sociale)1. Al fine di assicurare la sostenibilità sociale degli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita, le imprese coinvolte adottano comportamenti eticamente responsabili, incentrati sull’uso consapevole ed efficiente delle risorse ambientali e sullo sviluppo delle comunità territoriali. 2. L’avvio e l’esercizio delle medie e grandi strutture d |
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Capo III - Procedure abilitanti, conferenza di servizi e semplificazioni |
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Art. 11 - (Ampliamento degli esercizi di vicinato)1. Ai fini dell’ampliamento della superficie di vendita degli esercizi di vicinato mediante accorpamento ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del TU |
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Art. 12 - (Domanda di apertura, ampliamento, trasferimento e modifiche di medie strutture di vendita)1. La domanda di autorizzazione all’apertura, all’ampliamento della superficie di vendita e al trasferimento di sede di una media struttura di vendita di cui all’articolo 25, comma 1, del TUC, è presentata mediante la modulistica unificata adottata dalla Regione ed è corredata della seguente documentazione: a) planimetria quotata, in scala adeguata, dei locali o del fabbricato esistenti o progetto del fabbricato da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie già esistente e quella che si intende realizzare; b) planimetria quotata, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie esistenti, ai sensi degli articoli 4 e 5; |
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Art. 13 - (Domanda di apertura, ampliamento e trasferimento di grandi strutture di vendita)1. La domanda di autorizzazione all’apertura, all’ampliamento della superficie di vendita e al trasferimento di sede di una grande struttura di vendita di cui all’articolo 26, comma 1, del TUC, è presentata mediante la modulistica unificata adottata dalla Regione ed è corredata della seguente documentazione: a) planimetria quotata, in scala adeguata, dei locali o del fabbricato esistenti o progetto del fabbricato da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie già esistente e quella che si intende realizzare; |
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Art. 14 - (Convocazione della conferenza di servizi)1. Il SUAP, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui all’articolo 13, comma 1, indice la conferenza di servizi di cui all’articolo 26, comma 2, del TUC, in forma simultanea secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in seduta pubblica, convocando i soggetti di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, del TUC, nonché tutte le amministrazioni e i gestori di beni e servizi pubblici competenti a rilasciare gli atti di assenso comunque denominati necessari per la re |
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Art. 15 - (Procedura per medie e grandi strutture di vendita in variante urbanistica)1. Qualora l'apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita comportino variazione degli strumenti urbanistici, è facoltà degli interessati richiedere, mediante apposita domanda presentata ai sensi del comma 2, che venga promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche. 2. La domanda di autorizzazione relativa agli interventi di cui al comma 1, corredata di tutta la documentazione prevista dagli articoli 12 o 13, a seconda che si tratti di media o di grande struttura di vendita, è presentata al SUA |
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Art. 16 - (Procedimenti semplificati per l’ampliamento mediante accorpamento e concentrazione e modifiche merceologiche)1. L’ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura nei limiti del 5% della superficie di vendita autorizzata, nei casi in cui non sia necessario il rilascio del titolo abilitativo edilizio, è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, attestante la sussistenza di tutti i requisiti e standard prescritti dalla normativa statale e regionale in materia. 2. L’ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita derivante da accorpamento di locali o di strutture attigue pree |
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Art. 17 - (Centri commerciali, procedure semplificate per modifiche merceologiche e rimodulazione degli spazi interni)1. Le modifiche relative ad una diversa ripartizione della superficie di vendita autorizzata tra gli esercizi posti all’interno di un centro commerciale, di cui all’articolo 15, comma 1, lettere n) e o), del TUC, sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del TUC. 2. La diversa ripartizione della superficie di vendita del centro commerciale di cui al comma 1 può consistere, oltre che nella diversa collocazione interna, |
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Art. 18 - (Modalità, criteri e requisiti per l’istituzione dei punti di primo soccorso)1. Ferma restando l’organizzazione di pronto soccorso disciplinata dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' |
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Capo IV - Consumo sul posto negli esercizi di vicinato |
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Art. 19 - (Modalità di esercizio dell’attività di consumo sul posto)1. Gli esercizi di vicinato di cui all’articolo 15, comma 1, lettera h), del TUC, abilitati alla vendita di prodotti alimentari, possono consentire, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del TUC, il consumo immediato dei prodotti in vendita, utilizzando i locali e gli arredi messi a disposizione nell’esercizio medesimo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione. 2. Il consumo sul posto costituisce una modalità di fruizione dei prodotti alimentari, ha carattere accessorio rispetto all’attività di vendita degli esercizi di vicinato, che deve mantenere un carattere prevalente e funzionale, e deve svolgersi con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. 3. Il consumatore ritira direttamente dal banco di vendita gli alimenti pronti per il consumo, acquistati nella confezione originale o in contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto, senza alcun servi |
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Art. 20 - (Requisiti igienico – sanitari)1. L’utilizzo dei locali e degli arredi per il consumo sul posto dei prodotti in vendita presso gli esercizi di vicinato è soggetto alle vigenti nor |
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Art. 21 - (Orari e pubblicità)1. Gli esercizi di vicinato che effettuano la vendita degli alimenti per il consumo immediato pubblicizzano gli orari di apertura e chiusura mediante a |
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Art. 22 - (Sanzioni)1. Il consumo sul posto svolto in difformità alle prescrizioni del presente regolamento configura svolgimento di attività di somministrazione di alim |
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Capo V - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 23 - (Disposizione transitoria)1. Alle domande di autorizzazione all’apertura, all’ampliamento e al trasferimento di medie e grandi strutture di vendita presentate al SUAP compet |
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Art. 24 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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