1. Per i fabbricati ad uso proprio realizzati sulla corte dell'alloggio alienabile ai sensi della legge n. 230/1950 dall'originario assegnatario-detentore fucense o dal loro erede o dal familiare convivente, il prezzo a metro quadrato dell'area di sedime pertinente, è calcolato dividendo il costo originariamente stabilito per la cessione dell'alloggio, costruito dall'allora Ente Fucino, per la superficie della corte comprensiva del sovrastante alloggio e accessori, moltiplicando, infine per la superficie dell'area di sedime del fabbricato, per un quoziente uguale al numero dei piani dell'edificio stesso.
2. Il prezzo originariamente stabilito per la cessione dell'alloggio, e conseguentemente il costo a metro quadrato dell'area di sedime, sarà rivalutato secondo quanto previsto dal precedente comma