Articolo abrogato dall'art. 217, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, a decorrere dal 19/04/2016, così recitava:

“Art. 11.

Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di la di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

In questo caso sarà all’appaltatore pagato il prezzo delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a termini di contratto.

L’aumento entro il limite del quinto della somma preventivata non rende, in verun caso, necessario il parere del Consiglio di Stato.”

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