Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, del D. Leg.vo 21/11/1997, n. 461, così recitava:

"1. Per le società ammesse alle quotazioni di borsa in Italia, o degli altri mercati regolamentati italiani, la ritenuta sugli utili distribuiti, prevista, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , è applicata se, all'atto della riscossione, ne è fatta richiesta dalle persone fisiche, a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento."

Dalla redazione