N68 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.R. 12/04/2022, n. 6, così recitava:

“Art. 22 - (Attività di ricerca e di innovazione)

1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, promuove lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione in materia di telecomunicazioni mediante:

a) la stipula di accordi di programma, intese e convenzioni con le università, con la Scuola umbra di amministrazione pubblica, con il CO.RE.COM. e con enti di ricerca pubblici e privati;

b) l’adozione di bandi per il finanziamento di progetti di ricerca;

c) il sostegno all’innovazione per le piccole e medie imprese;

d) l’attivazione di borse di studio ed assegni di ricerca per la formazione di professionalità altamente qualificate e specializzate.

2. Al fine di attivare percorsi di alta formazione nelle materie di cui alla presente legge, la Regione promuove l’istituzione di un tavolo permanente di confronto istituzionale con tutti i soggetti di cui al comma 1, sulla base di procedure e criteri disciplinati, con proprio atto, dalla Giunta regionale.”

Dalla redazione