N61 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.R. 12/04/2022, n. 6, così recitava:

“Art. 11 - (Oggetto e finalità)

1. La Regione detta disposizioni per l’installazione degli impianti radioelettrici ai fini:

a) dell’interconnessione delle tecnologie utilizzate;

b) dell’eventuale riduzione complessiva del numero dei siti utilizzati;

c) dello sviluppo complessivo delle reti di telecomunicazione indirizzato ad eliminare il digital divide su tutto il territorio regionale, nonché di quelle per la telefonia mobile;

d) di favorire l’aggiornamento e l’innovazione tecnologica del sistema radiotelevisivo locale, anche incentivando l’aggregazione editoriale per la produzione multipiattaforma e la distribuzione via internet;

e) di favorire l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o almeno all’interno di siti comuni, ottimizzando l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.”

Dalla redazione