N56 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.R. 12/04/2022, n. 6, così recitava:

“Art. 5 - (Piano telematico regionale)

1. La Giunta regionale adotta il Piano telematico regionale e lo trasmette all’Assemblea legislativa per l’approvazione. Il Piano costituisce il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete pubblica regionale ed ha validità triennale.

2. Il Piano telematico regionale definisce, in particolare:

a) le strategie per assicurare la realizzazione e la gestione di una adeguata rete pubblica regionale e di altre infrastrutture tecnologiche per telecomunicazioni a banda larga;

b) gli interventi da realizzare, in coerenza con il documento annuale di programmazione (DAP), con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione regionale e con la programmazione europea e statale.

3. Al Piano telematico regionale si attengono gli enti dipendenti e strumentali della Regione, nonché le agenzie regionali, le aziende sanitarie regionali e le società partecipate dalla Regione. Il piano costituisce riferimento per gli enti locali nell’ambito delle proprie competenze.

4. La Giunta regionale approva un programma annuale di attuazione del Piano telematico regionale relativo ai singoli interventi da realizzare nel corso dell’esercizio finanziario.”

Dalla redazione