Il D.L. 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre 1992, n. 460, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, con pari riduzione del periodo iniziale di mobilità per i lavoratori interessati".

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