Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Per "opere pubbliche di grandi dimensioni" di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista è di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi".

Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".

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