Comma abrogato dall'art. 46, comma 1, del D. Leg.vo 17/06/2022, n. 83, così recitava:

"3. Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta di cui al comma 2 debba essere accettata prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale."

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