Articolo abrogato dall’art. 5, comma 2, della L.R. 20/03/2020, n. 12 e, successivamente, dall’art. 13, comma 2, della L.R. 03/03/2021, n. 7, così recitava:

“Articolo 11 - Disposizioni in materia di consorzi industriali

1. - 4. Omissis

5. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2014, n. 32 l’espressione “in misura non superiore al 50%” è sostituita con l’espressione “in misura non superiore al 95%”.”

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