Comma abrogato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 24/05/2022, n. 8, così recitava:

"11. L'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) è sostituito dal seguente:

«Art. 12 - Agenzia regionale del turismo.

1. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto e nel rispetto delle norme generali previste nella legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) è istituita l'Agenzia regionale del turismo, di seguito denominata Agenzia,

2. L'Agenzia è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative di interesse regionale in materia di turismo a supporto delle finalità di cui alla presente legge e nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e dei programmi della Regione e, in particolare, sentita la competente commissione consiliare:

a) promuove l'offerta turistica in Italia e all'estero;

b) realizza campagne promozionali e azioni di comunicazione di interesse regionale;

c) organizza e partecipa a fiere e manifestazioni turistiche e non, al fine di promuovere il territorio e le varie offerte regionali;

d) fornisce supporto e assistenza tecnica alla struttura regionale competente in materia di turismo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali nonché all'Osservatorio regionale del turismo di cui all'articolo 20;

e) svolge attività di monitoraggio e supporto alla valutazione dell'impatto delle politiche sul turismo.

3. Il direttore dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto, su proposta congiunta degli assessori regionali competenti in materia di turismo e organizzazione e personale ed è scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) comprovata professionalità ed esperienza in materia turistica e nella direzione di organizzazioni complesse.

4. L'incarico di direttore è conferito per un periodo non superiore a cinque anni. Ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto e dell'articolo 39, comma 4, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005) e successive modifiche, l'incarico del direttore cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale, salvo conferma da parte di quest'ultima. La Giunta regionale può revocare l'incarico nei casi previsti dagli articoli 20 e 24 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche.

5. In coerenza con le previsioni dell'articolo 11 della L.R. n. 6/2002 e del titolo III, capo I, del Reg. reg. 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, il sistema organizzativo dell'Agenzia è definito dal direttore con specifico regolamento di organizzazione, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n. 1/2008. Entro trenta giorni dalla nomina il direttore predispone la proposta di regolamento di organizzazione e la trasmette ai direttori dei dipartimenti e delle direzioni regionali competenti in materia di turismo e organizzazione e personale, ai fini della predisposizione della deliberazione della Giunta di adozione del regolamento stesso, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria e, da ultimo, la competente commissione consiliare.

6. Il controllo strategico dell'attività dell'Agenzia è effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 30 del Reg. reg. n. 1/2002 e successive modifiche. Il controllo di gestione e la valutazione del direttore dell'Agenzia è effettuato secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente per il direttore regionale.

7. Ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n. 1/2008 la Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza nei confronti dell'Agenzia. A tal fine la Giunta regionale può acquisire dall'Agenzia provvedimenti, atti e qualsiasi informazione utile e può disporre ispezioni e controlli. In particolare la Giunta regionale:

a) esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario ad acta;

b) esercita il potere di annullamento degli atti del direttore, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida a provvedere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso.

8. Le risorse finanziarie dell'Agenzia sono costituite da:

a) un fondo stanziato nell'UPB B43;

b) i proventi derivanti dalle attività svolte a favore di enti locali e di altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 1/2008;

c) eventuali specifici finanziamenti disposti dall'Unione europea, dallo Stato o dalla Regione.

9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applica quanto previsto dalla L.R. n. 1/2008.»."

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