Comma abrogato dal D. Leg.vo 18/08/2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 275, del D. Leg.vo 18/08/2000, n. 267 il riferimento alla presente disposizione abrogato, si intende effettuato al corrispondente articolo del D. Leg.vo n. 267/2000.

Il comma 1 dell’articolo 6 così recitava:

“1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

"1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma".”

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