Comma abrogato dalla L.R. 31/12/2012, n. 52. Il comma 1 dell’articolo 9 così recitava: “1. La lettera e) del comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituita:

"e) approva l'entità della maggiorazione delle tariffe di cui all'articolo 36 per far fronte alle proprie spese di funzionamento, alle ulteriori forme di compensazione ambientale nonché per finanziare il programma pluriennale di cui all'articolo 20;".”

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