1.1. Al punto 1.1, lettera b), le parole “, senza facoltà di successiva cessione” sono eliminate.
1.2. Dopo il punto 1.1 è inserito il seguente punto: “1.1.1. Le eventuali ulteriori cessioni dei crediti sono disciplinate dal punto 6 del presente provvedimento.”.
1.3. Al punto 4.1, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dal seguente: “Salvo diverse specifiche disposizioni, la Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.”.
1.4. Al punto 4.7, è aggiunto infine il seguente periodo: “Le comunicazioni da inviare entro il termine di cui al punto 4.1, trasmesse nel mese di marzo, possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 aprile e le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.”.
1.5. Il punto 4.11 è sostituito dal seguente: “4.11. Eventuali ulteriori aggiornamenti delle istruzioni di compilazione del modello e delle relative specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.”.
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (d’ora in poi definite “Piattaforma cessione crediti”). Inoltre, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di cui al punto 4 inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente tramite la Piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni;”;
b) alla lettera e), la parola “istituti” è sostituita dalla seguente: “istituiti”.
1.7. Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
“6. Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta
6.1. In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cui al punto 4:
a) i fornitori che hanno applicato gli sconti di cui al punto 1.1, lettera a), possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In tale contesto, i successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all