N13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 09/09/2011, n. 25, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della medesima legge, così recitava:

“Art. 13. - Sanzioni

1. Le violazioni delle norme di cui alla presente legge ove il fatto non costituisca violazione di altre norme statali o regionali, sono passibili di sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 500.000 comminata in funzione della gravità della violazione, sulla base di apposito parere della Commissione tecnica di cui al successivo articolo 14.”

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