Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 09/09/2011, n. 25, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della medesima legge, così recitava:

“Art. 4. - Strumenti urbanistici generali ed attuativi adottati e non approvati

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono applicate dai Comuni anche con riferimento agli strumenti urbanistici generali ed attuativi adottati e non ancora approvati alla data di entrata n vigore della presente legge ai quali devono essere apportate le modifiche ritenute necessarie in relazione alle indagini svolte.

2. La Regione, per quanto di competenza, sospende l'esame degli strumenti urbanistici, adottati dal Comune e ad essa trasmessi, fino alla data di trasmissione, da parte del Comune, del provvedimento con il quale sono adottate le modifiche di cui al comma precedente ovvero viene attestato che non occorre apportare alcuna modifica.

3. Il decorso dei termini previsti dalla normativa in vigore rimane sospeso fino alla data di trasmissione del provvedimento di cui al comma precedente.”

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