Articolo modificato dall'art. 2, comma 27, della L.R. 14/01/2000, n. 2; dall'art. 3, comma 7, della L.R. 03/04/2001, n. 6 e, in seguito, abrogato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 21/02/2011, n. 3; successivamente, l'intero Titolo V, comprendente il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 20/05/2022, n. 8.

L'articolo 37 così recitava:

"Art. 37 - Cancellazione dall'albo dei collaudatori

1. Sono cancellati dall'albo i collaudatori nei confronti dei quali si accertino:

a) una delle condizioni previste dal precedente art. 36. terzo comma;

b) grave negligenza, notevole irregolarità o ingiustificato ritardo nell'espletamento del collaudo;

c) falsità delle dichiarazioni;

d) la cancellazione dal rispettivo albo professionale;

e) il collocamento a riposo dei dipendenti regionali e di altri enti pubblici, salvo il caso in cui all'ultimo comma dell'art. 33.

2. La cancellazione è disposta con provvedimento del direttore generale competente sentita la commissione di cui all'articolo 36, comma 1.

3. Nel caso previsto dalla lett. d) di cui al precedente primo comma, si procede alla cancellazione d'ufficio."

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