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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 08/02/2022, n. 58
D. P.C.M. 08/02/2022, n. 58
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Premessa
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE
Visto l'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 26, comma 19, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e come altresì modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che, al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, prevede la realizzazione di una piattaforma digitale per le notifiche, il cui sviluppo è affidato dalla Presidenza |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «addetto al recapito postale»: il soggetto incaricato del recapito analogico dell'avviso di avvenuta ricezione, ai sensi articolo 26, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 N1, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dell'avviso di mancato recapito, ai sensi articolo 26, comma 6, del medesimo decreto-legge. b) «app IO»: il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) «avviso di cortesia»: l'avviso in modalità informatica, contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione, inviato dal gestore de |
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Art. 2. - Oggetto e ambito di applicazione1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 15, del decreto-legge, disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma dig |
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Art. 3. - Infrastruttura tecnologica, piano dei test per la verifica del corretto funzionamento e malfunzionamenti1. Il gestore della piattaforma sviluppa l'infrastruttura tecnologica nel rispetto dei principi di cui all'articolo 26, comma 15, lettera a), del decreto-legge. 2. Prima della sua messa in funzione, il gestore della piattaforma verifica il corretto funzionamento della stessa piattaforma tramite lo svolgimento di test sperimentali. Il piano dei test copre la totalità dei casi d'uso e delle funzionalità |
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Art. 4. - Adesione dei mittenti alla piattaforma1. I mittenti accedono alla piattaforma tramite SPID di livello di sicurezza almeno significativo o CIE del funzionario incaricato di curare le attività istruttorie preliminari all'adesione alla piattaforma. |
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Art. 5. - Accesso dei destinatari alla piattaforma1. L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso avviene con le modalità di cui all'articolo 26, comma 8, del decreto-legge. 2. Le persone giuridiche accedono alla piattaforma a mezzo SPID o CIE dei rispettivi legali rappresentanti, ovvero dei soggetti delegati con le modalità di cui all'articolo 9. Il gestore della piattafo |
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Art. 6. - Messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma da parte del mittente1. Il mittente rende disponibile il documento oggetto di notifica caricandolo sulla piattaforma, nel rispetto delle norme dettate dal CAD e dalle relative Linee Guida, secondo le istruzioni tecniche predisposte dal gestore della piattaforma e individuate nel manuale operativo di cui all'articolo 3, comma 3, |
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Art. 7. - Spedizione digitale1. Il gestore della piattaforma esegue la notificazione presso il domicilio digitale di piattaforma eletto dal destinatario. In mancanza del predetto domicilio ovvero nel caso in cui lo stesso risulti saturo, non valido o non attivo, il gestore esegue la notificazione presso il domicilio digitale speciale del destinatario. Se neanche quest'ultimo risulta eletto ovvero nel caso in cui lo stesso risulti saturo, non v |
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Art. 8. - Consultazione degli atti da parte del destinatario1. Il sistema consente al destinatario che accede alla piattaforma di reperire, consultare e acquisire i documenti informatici oggetto di notificazione. Per ciascuna notifica, la piattaforma consente di visualizzare: i |
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Art. 9. - Delega per l'accesso alla piattaforma1. I destinatari, attraverso una specifica funzionalità della piattaforma, nonché attraverso il sistema di cui all'art. 64-ter del CAD, possono conferire ai soggetti delegati, indicati all'articolo 26, comma 2, lettera e), del decreto-legge, il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministraz |
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Art. 10. - Notificazione in forma analogica1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge, l'avviso di avvenuta ricezione, in formato cartaceo e in busta chiusa, viene notificato a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma. 2. L'avviso di avvenuta ricezione indica il mittente, l'identificativo univoco della notificazione (IUN), le modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma, nonché le modalità attraverso cui il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. |
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Art. 11. - Avviso di cortesia1. Il gestore della piattaforma invia ai destinatari un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di av |
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Art. 12. - Attestazioni del gestore della piattaforma1. Il gestore della piattaforma rilascia, con valore legale opponibile ai terzi, ai sensi dell'articolo 26, comma 11, del decreto-legge, le attestazioni relative: a) alla data e ora di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni, con indicazione della sequenza crittografica (hash) identificativa di ciascun documento associato allo IUN; |
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Art. 13. - Obblighi e responsabilità1. I mittenti rimangono responsabili del contenuto degli atti notificati tramite la piattaforma, nonché delle informazioni fornite al gestore della st |
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Art. 14. - Trattamento dei dati personali1. I mittenti sono titolari del trattamento dei dati utilizzati per l'invio al gestore della piattaforma degli atti da notificare, nonché per la trasmissione e conservazione degli stessi. I mittenti possono trattare tramite la piattaforma anche particolari categorie di dati personali e giudiziari ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9, comma 1, e 10 del Regolamento (UE) 679/2016. 2. Il gestore della piattaforma è titolare del trattamento dei dati necessari all'accesso alla piattaforma a mezzo SPID o CIE da parte dei destinatari, dei dati necessari per l |
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Art. 15. - Conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma1. Il gestore della piattaforma conserva i documenti oggetto delle attestazioni di cui all'articolo 12 per dieci anni dalla data del perfezionamento della |
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Art. 16. - Tavolo di monitoraggio1. Al fine di procedere alla verifica e al monitoraggio in ordine al funzionamento della piattaforma e al suo effettivo utilizzo da parte delle amminis |
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Art. 17. - Disposizioni finali1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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