Articolo modificato dall’art. 1, comma 16, dell’Ord. P.C.M. 21/06/2017, n. 30.

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, dell’Ord. P.C.M. 21/06/2017, n. 30 la modifica si applicava a decorrere dall’11 gennaio 2017.

In seguito articolo modificato dall’art. 8, comma 2, dall’Ord. P.C.M. 08/09/2017, n. 36; dall’art. 4, comma 11, dell’Ord. P.C.M. 10/01/2018, n. 46 e, successivamente, sostituito dall’art. 2, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 07/09/2021, n. 118.

Ai sensi dell’art. 17, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 07/09/2021, n. 118 quest’ultima disposizione si applica con modalità e tempistiche individuate con decreto del commissario straordinario.

Dalla redazione