Articolo modificato dall'art. 4, commi 1-2, della L.R. 19/07/1978, n. 44 e, successivamente, abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 12/03/1984, n. 15, così recitava:

"Art. 18

1. I programmi pluriennali di attuazione sono approvati dal consiglio comunale con deliberazione da adottarsi, per i comuni che vi sono obbligati, entro il 31 dicembre 1978 dall’entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni obbligati e quelli che intendono dotarsi di programma pluriennale di attuazione devono darne pubblico avviso per consentire, attraverso la più larga partecipazione democratica, l’acquisizione di ogni elemento utile alla predisposizione del programma stesso.

3. Non prima di un mese dall’avvenuto avviso il consiglio comunale delibera il progetto di programma pluriennale di attuazione che viene depositato nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno dell’affissione di cui al comma successivo, durante i quali gli interessati possono prenderne visione e presentare osservazioni.

4. Dell’avvenuto deposito è data pubblica comunicazione mediante affissione all’albo pretorio comunale dal primo giorno festivo successivo a quello dell’approvazione del progetto, nonché mediante manifesto.

5. Il progetto di programma pluriennale di attuazione ha natura di atto preparatorio e la relativa deliberazione comunale è soggetta al solo controllo di legittimità estrinseca e formale dell’atto deliberativo.

6. Sulla base delle osservazioni presentate il consiglio comunale approva il programma pluriennale di attuazione con deliberazione della quale viene dato avviso nel foglio degli annunzi legali della provincia.

7. Le modificazioni o integrazioni dei programmi pluriennali di attuazione sono ammesse soltanto qualora comportino incremento degli interventi previsti, salvo che si tratti di modificazioni rese necessarie dall’introduzione di nuove previsioni urbanistiche, e sono approvate con le stesse procedure di cui ai commi precedenti.

8. I nuovi programmi pluriennali di attuazione devono tener conto dello stato di attuazione dei programmi precedenti.

9. I comuni già dotati di programma pluriennale di attuazione il cui contenuto sia conforme alle disposizioni della presente legge, qualora intendano mantenerli, devono deliberarne la conferma; in tal caso il programma già approvato è equiparato, agli effetti delle procedure da osservarsi, al progetto di cui al precedente terzo comma.

10. Qualora i programmi pluriennali di attuazione già approvati debbano essere adeguati alla nuova normativa, le procedure di cui ai commi precedenti devono essere seguite integralmente.

11. Le deliberazioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 devono essere adottate entro il 31 dicembre 1978. Fino a tale data conservano efficacia i programmi pluriennali già approvati, salvo che sia stato approvato un nuovo programma pluriennale di attuazione, e l’efficacia dei programmi scaduti può essere prorogata per un periodo di tempo non eccedente la data stessa.

12. Fino all’approvazione dei programmi pluriennali di attuazione nei comuni che vi siano obbligati, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, possono essere rilasciate concessioni per interventi da effettuarsi all’interno del perimetro del centro edificato di cui all’art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché , al di fuori del centro edificato, soltanto per interventi di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, restauro, completamento ed ampliamento di edifici o di unità produttive e per opere di iniziativa pubblica, ivi comprese quelle da eseguirsi in tutto o in parte con finanziamenti pubblici, ed opere destinate ad attività agricole."

Dalla redazione