Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 12/03/1984, n. 15, così recitava:

"Art. 17

1. I programmi pluriennali di attuazione sono costituiti da:

a) relazione illustrativa;

b) documentazione cartografica in cui siano indicate le aree relative agli interventi pubblici e privati da attuarsi nel periodo considerato;

c) elenco delle opere pubbliche da realizzarsi nel periodo considerato;

d) elenco delle aree di cui al punto b) con la specificazione della superficie e della volumetria oggetto della previsione;

e) relazione finanziaria in cui siano indicate le spese presumibili a carico del comune e le previsioni delle relative fondi di finanziamento pubbliche e private."

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