Deliberaz. G.P. Bolzano 10/05/2022, n. 322 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.P. Bolzano 10/05/2022, n. 322

Modifiche dei criteri per la fruizione dei servizi abitativi della Provincia nell'ambito del diritto allo studio universitario.
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Testo del documento

La legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, disciplina il diritto allo studio universitario. In particolare, l'articolo 11 regola i servizi abitativi. Ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 11, il canone a carico dei beneficiari degli alloggi nonché i criteri e le modalità di accesso sono fissati dalla Giunta provinciale.

Con deliberazione della Giunta provinciale del 23 giugno 2020, n. 451, sono stati approvati i criteri per la fruizione dei servizi abitativi della Provincia nell'ambito del diritto allo studio universitario, si seguito denominati criter

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Allegato - Criteri per la fruizione dei servizi abitativi della Provincia nell'ambito del diritto allo studio universitario

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, la fruizione di servizi abitativi in forma di posti letto o unità abitative, di seguito denominati alloggi, presso collegi universitari, residence o analoghe strutture residenziali, di seguito denominati strutture, da parte di studentesse e studenti in provincia di Bolzano.

 

Art. 2 - Aventi diritto

1. Sono riservati degli alloggi alle studentesse e agli studenti che:

a) non hanno compiuto il trentacinquesimo anno d'età e sono iscritte o iscritti regolarmente a un corso di laurea (I ciclo) o a un corso equiparato della durata di tre anni presso istituzioni universitarie o scuole d'istruzione superiore, di seguito denominate università, in provincia di Bolzano. È escluso chi ha già concluso un corso di studio dello stesso livello o di livello superiore;

b) non hanno compiuto il quarantesimo anno d'età e assolvono regolarmente un master di I livello o sono iscritte o iscritti regolarmente a un corso di laurea magistrale (II ciclo) o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico presso università in provincia di Bolzano. È escluso chi ha già concluso un corso di studio dello stesso livello o di livello superiore;

c) hanno conseguito, alla data della presentazione della richiesta di un alloggio o al più tardi entro il 5 luglio dell'anno di presentazione di detta richiesta, almeno il 70 per cento del merito di studio minimo richiesto per l'assegnazione di una borsa di studio ordinaria;

d) non hanno superato di oltre un anno la durata legale del corso di studio;

e) non sono decadute o decaduti dal beneficio dell'alloggio ai sensi degli articoli 17, 18 e 19.

2. In caso di gravi motivi personali o familiari, tali da pregiudicare il diritto allo studio universitario, si può prescindere, in via eccezionale, dalle condizioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1, previa richiesta scritta motivata della studentessa o dello studente da presentarsi all'Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario, di seguito denominato Ufficio. Sulla richiesta si pronuncia la Direttrice o il Direttore della Ripartizione provinciale Diritto allo studio, di seguito denominata Ripartizione, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

3. Per le studentesse e gli studenti che frequentano il primo anno di studi in provincia di Bolzano nell'anno accademico per il quale presentano richiesta, si prescinde dal requisito del merito di studio minimo di cui alla lettera c) del comma 1. Devono tuttavia essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2.

 

Art. 3 - Riserve facoltative

1. Possono essere riservati degli alloggi alle seguenti categorie:

a) studentesse e studenti che frequentano l'università in provincia di Bolzano e risiedono fuori provincia: fino al 50 per cento degli alloggi disponibili;

b) studentesse e studenti che frequentano l'università in provincia di Bolzano nell'ambito di un programma di scambio o di un master internazionale: fino al 20 per cento degli alloggi disponibili.

 

Art. 4 - Precedenza nell'assegnazione degli alloggi

1. La precedenza nell'assegnazione degli alloggi è accordata alle richieste di riammissione di cui all'articolo 7.

2. Gli alloggi rimasti disponibili vengono assegnati alle studentesse e agli studenti che frequentano il primo anno di studi in provincia di Bolzano nell'anno accademico per il quale presentano richiesta, purché entro il 5 luglio del relativo anno:

a) abbiano presentato richiesta di riserva di un alloggio per la nuova ammissione in una struttura;

b) siano stati ammessi e risultino regolarmente iscritte o iscritti a una università in

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