Articolo abrogato dall'art. 9, comma 4, della L.R. 12/03/1984, n. 14, così recitava:

"Art. 20

1. Le disposizioni procedurali della presente legge non si applicano ai procedimenti di formazione ed approvazione dei piani attuativi già iniziati alla data della sua entrata in vigore; in caso di revoca di precedenti deliberazioni i nuovi provvedimenti sono regolati dalle disposizioni procedurali della presente legge.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono inapplicabili nella regione Lombardia tutte le disposizioni procedurali già vigenti nella materia disciplinata dalla legge medesima e con essa incompatibili."

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