Articolo abrogato dall'art. 9, comma 4, della L.R. 12/03/1984, n. 14, così recitava:

"Art. 17

1. Qualora non siano stati eletti i consigli direttivi di organismi comprensoriali nelle cui circoscrizioni siano incluse una o più comunità montana, i pareri di cui al precedente art. 6 sono espressi fino al 30 giugno 1979, per il territorio di rispettiva competenza, dalle comunità medesime; a tal fine i comuni trasmettono la documentazione di cui alla lettera c) del precedente art. 4 alla comunità montana competente."

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