Articolo abrogato dall'art. 9, comma 4, della L.R. 12/03/1984, n. 14, così recitava:

"Art. 13

1. Il piano s’intende ad ogni effetto come definitivamente approvato ove la giunta regionale, nel termine di centoventi giorni di cui all’articolo precedente, non ne abbia richiesto la modifica o la rielaborazione, ovvero dopo che il comune, con deliberazione divenuta esecutiva, lo abbia adeguato alle modifiche richieste dalla regione.

2. In caso di richiesta di rielaborazione integrale del piano, il piano rielaborato è nuovamente assoggettato alla procedura di cui ai precedenti artt. 11 e 12."

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