Articolo abrogato dall'art. 9, comma 4, della L.R. 12/03/1984, n. 14, così recitava:

"Art. 7

1. Qualora il piano attuativo interessi aree comprese in ambiti territoriali definiti di interesse comprensoriale ai sensi del precedente art. 2, il parere dell’organismo comprensoriale è vincolante.

2. Qualora il piano attuativo interessi aree assoggettate a vincoli idrogeologici e boschivi apposti a norma degli artt. 1 e 17 del R.D. 30 dicembre 1933, n. 3267 e degli artt. 23 e 24 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, il parere dell’organismo comprensoriale o, nel caso di territori montani, della comunità montana, è vincolante limitatamente agli aspetti riguardanti i vincoli medesimi e deve essere reso previa acquisizione del parere dell’ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, a sua volta vincolante alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 25 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8. Nel caso in cui dette aree interessino parzialmente zone montane, detto parere è reso dall’organismo comprensoriale d’intesa con la comunità montana.

3. I pareri previsti dal presente articolo si intendono espressi in senso negativo qualora non siano stati trasmessi al comune nel termine di sessanta giorni, di cui al precedente art. 6."

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