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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Il compenso per lo sconto in fattura concorre al reddito professionale o d’impresa
Professionisti e imprese che eseguono i lavori o prestano servizi nell’ambito degli interventi per i quali si richiedono i bonus fiscali edilizi possono offrire ai propri committenti lo “sconto in fattura” di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020.
A seguito dell’opzione esercitata dal cliente, il professionista o l’impresa acconsentono che l’adempimento totale o parziale dell’obbligazione (pagamento della fattura), avvenga mediante la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente, che può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Leg.vo 241/1997, oppure essere oggetto, a determinate condizioni, di cessione ad altri soggetti.
La valutazione dell’applicazione dello sconto in fattura tiene conto anche del fatto che il relativo recupero fiscale avviene in un arco temporale di alcuni anni (lo stesso periodo di tempo nel quale il contribuente originario fruirebbe della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi del beneficio fiscale), salvo come detto la possibilità di cedere ulteriormente il credito così maturato a terzi, sostenendo in questo caso un aggravio finanziario pari all’attualizzazione del credito da parte dell’acquirente dello stesso.
Per tale motivo molti professionisti e imprese valutano la possibilità di pattuire con il cliente il riconoscimento di tale onere finanziario.
In merito a tali casistiche, l’Agenzia delle entrate, con l’Interpello 04/05/2022, n. 243 (consultabile in allegato), in riferimento al caso di un professionista chiamato ad apporre il visto di conformità, ha chiarito quanto segue:
* le somme fatturate concorrono, anche per la parte oggetto di sconto in fattura, alla formazione del reddito nell’anno nel quale viene emessa la fattura con l’indicazione dello “sconto in fattura” ai sensi del citato art. 121 del D.L. 34/2020;
* le somme oggetto dello sconto in fattura costituiscono una quota parte della prestazione dell’onorario pattuito per la prestazione professionale e non una prestazione accessoria allo stesso;
* ne segue che l’intero imponibile della relativa fattura deve essere assoggettato ad IVA ad aliquota ordinaria, escludendo che possa trattarsi di un’operazione finanziaria esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972;
* qualora il cliente riconosca esplicitamente un compenso per gli oneri finanziari sostenuti, si provvederà ad emettere fattura assoggettando tale onorario ad IVA, con aliquota ordinaria, in quanto tali somme costituiscono compensi professionali a tutti gli effetti e pertanto concorrono alla formazione del reddito professionale;
* anche il compenso del professionista incaricato di apporre il visto di conformità può essere oggetto di sconto in fattura, al pari delle spese per i lavori, le forniture e le spese tecniche.
Le conclusioni sopra raggiunte possono ben essere estese sia alle prestazioni rese dai professionisti tecnici che a quelle rese da imprese e fornitori, con l’unica differenza che per le imprese l’attribuzione delle somme fatturate seguirà il criterio di competenza, e pertanto tali somme concorreranno a formare il reddito nel periodo di imposta nel quale le relative prestazioni sono eseguite, a prescindere dalla data della fatturazione e del pagamento.
Si rammenta infine che gli oneri finanziari eventualmente addebitati non saranno computabili tra le spese sulle quali calcolare la detrazione, come si evince dai precedenti Interpelli 254/2021 e 261/2021 (vedi Superbonus 110%: Massimario interpelli Agenzia delle entrate).