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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 12/03/1984, n. 15
L. R. Lombardia 12/03/1984, n. 15
- L.R. 30/07/1986, n. 31
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Art. 11. Sono tenuti a dotarsi di programma pluriennale di attuazione, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, tutti i comuni che, secondo i rilevamenti effettuati alla data del 30 giugno di ogni anno, abbiano popolazione superiore a diecimila abitanti, nonché gli altri comuni compresi in un elenco approvato deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, in base alle caratteristiche ambientali, turistiche e produttive di ciascun comune. 2. L’elenco di cui al precedente comma è assoggettato a verifica annuale da parte del Consiglio regionale, al fine di apportarvi eventuali modificazioni derivanti da nuovi indirizzi programmatici della Regione ovvero da previsioni di piani regolatori approvati nel periodo di tempo considerato. 3. Sono altresì tenuti a dotarsi del programma pluriennale di attuazione i comuni per i quali tale obbligo discenda da previsioni di piano t |
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Art. 21. Il programma pluriennale di attuazione è costituito da: a) relazione illustrativa del programma; b) elenco d |
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Art. 31. Nei comuni assoggettati all’obbligo di dotarsi del programma pluriennale di attuazione, il rilascio delle concessioni per interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia è ammesso solo in quanto previsto dal programma pluriennale di attuazione, salvo quanto disposto dai successivi commi. 2. È ammessa, anche se non prevista dal programma pluriennale di attuazione, la realizzazio |
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Art. 41. I programmi pluriennali di attuazione sono approvati dal Consiglio comunale con deliberazione da adottarsi, per i comuni che vi sono obbligati entro sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di scadenza del programma pluriennale precedente. |
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Art. 51. I comuni verificano annualmente lo stato di attuazione del programma pluriennale contestualmente all’approvazione del bilancio preventivo annuale ed eventualmente approvano i necessari aggiornamenti, |
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Art. 61. Qualora il comune non approvi il programma pluriennale di attuazione nel termine perentorio previsto dal precedente art. 4, il Presidente della Giun |
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Art. 71. Qualora, nei tempi indicati dal programma pluriennale di attuazione, gli aventi titolo non presentino istanza di concessione oppure istanza di approvazione dello strumento urbanistico attuativo, il sindaco, nei successivi sessanta giorni, notifica ai proprietari l’invito a presentare, nel termine perentorio di 120 giorni dal ricevimento del’invito stesso, la relativa istanza, preavvertendoli che, in difetto, si potrà precedere alla espropriazione delle aree. |
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Art. 81. I programmi pluriennali di attuazione vigenti alla data dell’entrata in vigore della presente legge, conservano la loro efficacia fino alla data di validità dagli stessi stabilita. 2. Nei comuni ob |
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Art. 91. Sono abrogati gli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 23 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 60 modificata ed integrata dalla L.R. 5 dicembre 1977, n. 61 e l’art. 4 della L.R. 19 luglio 1978, n. 44. |
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