L. 12/04/2022, n. 33 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. 12/04/2022, n. 33

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore.
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Art. 1. - Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria

1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

2. Non è consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea

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Art. 2. - Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o presso le medesime istituzioni

1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master, anche presso più istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. È consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master o di dottorato di ricerca o di s

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Art. 3. - Diritto allo studio

1. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio ai sensi degli articoli 1 e 2 beneficia, alle condizioni previste dalla normativ

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Art. 4. - Modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea

1. Con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari, sono disciplinate le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all’articolo 1, con particolare attenzione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, e per favorire il conseguimento, sulla base di apposite convenzioni, presso due università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, di cui

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Art. 5. - Monitoraggio e valutazione dell’impatto della legge

1. Entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il

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Art. 6. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponib

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