Il testo previgente recava, al riguardo, una formulazione meno puntuale «fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile (...)» che ANAC nella Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 aveva reputato generica sia per l’eccessiva estensione della formula di esclusione (aperta anche ad ipotesi di “colpa lieve”), sia per l’incertezza della previsione, non collegata ad un accertamento giudiziale. La riforma ha, dunque, accolto gli auspici dell’Autorità, da un lato limitando ai soli casi di dolo e colpa grave le ipotesi di responsabilità civile idonee ad escludere le tutele, dall’altro, richiedendo, ai fini dell’accertamento, almeno una sentenza di primo grado.

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