In base all’art. 1655 del Codice civile, il contratto di appalto è “il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Invece il contratto d’opera è identificato dall’art. 2222 del Codice civile allorquando “una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. La differenza fondamentale tra il contratto d’appalto e quello d’opera - come visto assai simili quanto a definizione - riflette le differenti caratteristiche strutturali e dimensionali dell’impresa incaricata di svolgere il lavoro. Entrambi i contratti hanno in comune l’assunzione, nei confronti di un committente, di un’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un’opera o di un servizio. Sono inoltre elementi comuni ai due contratti l’assenza del vincolo di subordinazione e l’assunzione di rischio da parte di chi esegue la prestazione. La differenza fondamentale tra i due contratti riguarda invece la circostanza che nell’appalto l’esecutore si avvale di una struttura organizzativa tendenzialmente articolata, mentre nel contratto d’opera prevale l’attività lavorativa del prestatore secondo il modulo organizzativo dell’artigianato.

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