Articolo abrogato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 20/05/2021, n. 4, così recitava:

"Art. 6 - (Valutazione di incidenza su progetti e interventi)

1. Ad eccezione di quanto previsto ai commi 2 e 3, la valutazione di incidenza prevista su progetti e interventi è effettuata dall’Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità nel rispetto delle direttive regionali di cui all’articolo 2, delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione. In caso di progetti e interventi che interessino il territorio di più Enti la valutazione è effettuata dall’Ente che ha la maggior parte di territorio interessata dall’intervento, acquisito il parere dell’altro Ente di gestione. Qualora il progetto o intervento sia interamente ricompreso nel perimetro di un Parco statale o interregionale, la valutazione di incidenza è effettuata dal relativo Ente di gestione.

2. Per i progetti e gli interventi la cui approvazione è di competenza della Regione la valutazione di incidenza è effettuata della Regione, sentito l’Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità o l’Ente gestore del Parco interregionale o nazionale interessato dal progetto o intervento.

3. La valutazione di incidenza di progetti e interventi soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e interregionale è effettuata dalla Regione, sentito il parere dell’Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità o del Parco nazionale o interregionale interessato."

Dalla redazione