Sent. C. Giustizia UE 22/02/2022, n. C-300/20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 22/02/2022, n. C-300/20

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Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Articolo 2, lettera a) - Nozione di «piani e programmi» - Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) - Atti elaborati per determinati settori e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE - Articolo 3, paragrafo 4 - Atti che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti - Regolamento sulla tutela paesaggistica adottato da un’autorità locale.

1) L’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, dev’essere interpretato nel senso che una misura nazionale volta a tutelare la natura e il paesaggio, che enuncia a tal fine divieti generali e obblighi di autorizzazione senza prevedere norme sufficientemente dettagliate per quanto riguarda il contenuto, l’elaborazione e l’attuazione di progetti menzionati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

2) L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2001/42/CE dev’essere interpretato nel senso che una misura nazionale volta a tutelare la natura e il paesaggio, che enuncia a tal fine divieti generali e obblighi di autorizzazione senza prevedere norme sufficientemente dettagliate per quanto riguarda il contenuto, l’elaborazione e l’attuazione di progetti non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

Dalla redazione