Articolo modificato dall'art. 26, della L.P. 15/11/1988, n. 34 e, successivamente, abrogato dalla tabella A), del D.P.G.P. 25/09/2000, n. 24-42/Leg., così recitava:

“Art. 3 - Contenuti dei programmi di intervento

1. I programmi di intervento sono elaborati in armonia con il programma di sviluppo provinciale, sulla base delle previsioni di evoluzione dei bacini di utenza e delle informazioni disponibili sullo stato dell'edilizia scolastica, nonché delle spese presumibili ed hanno durata triennale.

2. I programmi determinano in particolare:

a) gli obiettivi che si intendono perseguire;

b) i criteri di priorità per gli interventi;

c) gli interventi di cui alla lettera A) dell'articolo precedente da realizzare, nonché quelli di cui alla lettera B) dell'articolo medesimo per i quali possono essere concessi i contributi di cui all'articolo 7, lettera c);

d) la tipologia degli interventi;

e) quali interventi di cui alla lettera A) dell'articolo precedente provvede a realizzare la Provincia e rispettivamente l'istituto trentino per l'edilizia abitativa, fermi restando quelli che i Comuni intendono realizzare direttamente;

f) i termini per la presentazione, da parte dei soggetti diversi dalla Provincia, della documentazione di cui al successivo articolo 6.

3. Gli interventi di cui alla lettera B) dell'articolo precedente sono considerati nel programma qualora il relativo preventivo sommario di spesa risulti superiore a lire 200 milioni.

4. Il programma può riservare una quota non superiore allo 0,5 per cento della spesa prevista per gli interventi di cui alla lettera A) del precedente articolo 2 da utilizzare per gli interventi urgenti di cui all'articolo 12. I fondi eventualmente non utilizzati sono destinati al finanziamento degli interventi previsti nel programma.”

Dalla redazione