Articolo soppresso dall’art. 20, comma 1, del D. Leg.vo 25/11/2016, n. 218, così recitava:

“Art. 13 - Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale

1. Gli enti di ricerca, previo nulla-osta del Ministro, sulla base del parere del comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nei limiti delle disponibilità di bilancio, con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.”

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