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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 17/03/2022, n. 4
L. R. Marche 17/03/2022, n. 4
L. R. Marche 17/03/2022, n. 4
L. R. Marche 17/03/2022, n. 4
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Art. 1 - Finalità e oggetto1. La Regione Marche, con questa legge si propone gli obiettivi di: a) favorire l'espansione della base produttiva regionale per generare nuova occupazione e attivare nuove reti di fornitura e subfornitura nel territorio, in particolare nelle aree interne ed in quelle maggiormente colpite da crisi industriali; b) aumentare l'attrattività delle Marche per gli investitori locali e provenienti |
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Art. 2 - Accordi regionali di investimento e innovazione1. Al fine di promuovere la crescita dell'attività delle imprese regionali che presentano programmi e potenzialità di sviluppo, nonché di favorire l'attrazione di investimenti da fuori regione e il rientro di unità produttive delocalizzate all'estero, la Regione concede contributi sulla base della stipula di “Accordi di investimento e innovazione” con le imprese che realizzano nuovi insediamenti produttivi industriali e dei servizi, o espansioni di insediamenti esistenti, o programmi di riconversione produttiva e/o di riutilizzo di impianti rimasti inutilizzati, che si caratterizzano per: a) un significativo impatto occupazionale; b) un contributo all'elevamento del livello tecnologico delle produzioni regionali; c) un contributo alla riqualificazione delle filiere locali o alla riconversione e diversificazione produttiva, in particolare nelle aree interne della regione ed in quelle maggiormente colpite da crisi industriali. 2. Lo strumento dell'Accordo regionale di investimento e innovazione di cui al comma 1 può essere attivato anche nel caso di interventi di salvataggio di imprese in crisi e di loro reindustrializzazione e ristrutturazione, alla condizione minima del mantenimento dei livelli occupazionali preesistenti nel territorio marchigiano. |
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Art. 3 - Altri interventi a sostegno degli investimenti1. Ai fini di cui all'articolo 1 e ai sensi del Quadro strategico di cui al comma 3 dello stesso articolo, la Giunta regionale può promuovere i seguenti interventi: a) azioni regionali per l'attrazione e il rientro degli investimenti; |
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Art. 4 - Azioni regionali per l'attrazione e il rientro degli investimenti1. Al fine di incrementare le opportunità di investimento nella regione da parte di imprese provenienti da altri paesi o da altre regioni italiane, nonché di favorire il rientro di investimenti effettuati fuori regione da parte di imprese marchigiane, laddove questo possa rappresentare una opportunità per il rafforzamento competitivo delle imprese, si predispongono alcuni principali strumenti operativi. In particolare: a) l'individuazione di un “Contact point”, a cui le imprese potenzialmente investitrici, anche attraverso le associazioni impre |
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Art. 5 - Interventi per l'attrattività dei territori1. La Regione per creare le condizioni più favorevoli agli insediamenti produttivi, promuove, con i suoi vari strumenti e attraverso gli enti locali, o i consorzi e le società d'area che gestiscono le aree industriali, la riqualificazione energetica, ambientale, logistica e digitale delle aree stesse e la loro gestione in |
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Art. 6 - Interventi per lo sviluppo e il rafforzamento competitivo delle PMI, delle microimprese e delle start up1. Per investimenti finalizzati a nuove attività produttive o nei servizi, per progetti di innovazione e transizione energetica, ambientale, ecologica e di economia circolare con il recupero ed il riciclo dei rifiuti, per attività di ricerca, sperimentazione e servizi all'innovazione realizzati dalle piccole e medie imprese e dalle microimprese, consistenti nella realizzazione di nuovi insediamenti, ampliamenti di insediamenti esistenti, o riutilizzo di siti inutilizzat |
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Art. 7 - Interventi a favore della trasformazione digitale delle imprese verso Impresa 4.01. La Regione promuove la trasformazione digitale delle imprese in coerenza con i principi di Industria 4.0, con particolare riferimento all'adozione delle tecnologie della robotica intelligente, dell'internet delle cose, delle applicazioni dell'intelligenza artificiale e dei big data, delle applicazioni in realtà virtuale e aumentata, della manifattura additiva, dei servizi digitali a distanza. La Regione persegue in particolare i seguenti ob |
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Art. 8 - Sostegno all'accesso agli strumenti finanziari per lo sviluppo imprenditoriale e il rafforzamento patrimoniale delle PMI1. La Regione promuove il consolidamento della struttura finanziaria e il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, promuovendo: |
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Art. 9 - Clausola valutativa1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti. 2. Per le finalità di cui al co |
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Art. 10 - Norma finanziaria1. Al finanziamento di questa legge concorrono risorse regionali, statali e dell'Unione europea, in quanto compatibili. |
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Art. 11 - Abrogazione1. La legge regionale 17 luglio 2018, n. 25 (Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e formazione) è abrogata. |
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