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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Cessazione qualifica di rifiuto da costruzione e demolizione: bozza di regolamento
Lo schema di Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stato trasmesso il 14/03/2022 alla Commissione europea affinché quest’ultima, entro il 15/06/2022, possa esaminare il testo notificato e verificare la sua conformità al diritto europeo.
Nel messaggio di notifica alla Commissione europea, si rileva che dal trattamento di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e da rifiuti inerti di origine minerale esitano aggregati di recupero di varia granulometria con prestazioni analoghe a quelli provenienti da cave.
Si sottolinea inoltre che la cessazione della qualifica di rifiuto - End of Waste (EoW) - rappresenta una misura concreta per realizzare, come deciso da tutti gli stati dell’UE, una società del riciclo e del recupero, che diventa reale nel momento in cui i materiali, risultato di un processo di riciclaggio o di recupero di alta qualità, possono nuovamente essere introdotti sul mercato ed essere in grado di competere con le materie prime vergini, consentendo una riduzione del consumo di risorse naturali e materie prime.
Lo schema di Regolamento del Ministero della transizione ecologica (MiTE) stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi delle lettere a) e b), dell’art. 2, comma 1, del medesimo Regolamento sottoposti ad operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152 (Codice dell'ambiente).
Lo schema di Regolamento stabilisce che i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se lo stesso è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1 del Regolamento.
L’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2 del Regolamento.
A norma della Dir. 09/09/2015, n. 1535 dell'UE, gli stati membri devono informare la Commissione europea di qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica prima della sua adozione, affinché la Commissione esamini il testo notificato per verificarne la conformità alla normativa europea.