Articolo abrogato dall’art. 8, comma 1, della L.R. 03/11/2015, n. 36, così recitava:

“Art. 2 - Categorie di acque assimilabili alle domestiche

1. Sono assimilabili ad acque reflue domestiche, oltre alle acque descritte nell'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c), d), f), del decreto legislativo n. 152/2006 anche le acque di cui alla lettera e) del medesimo articolo che, prima di essere sottoposte ad ogni e qualsiasi trattamento di depurazione, rispettino contemporaneamente i requisiti della Tabella A di cui all'Allegato alla presente legge.

2. Per quanto concerne il punto d) della Tabella A riportata nell'Allegato alla presente legge, sono valutati solo i parametri ritenuti dall'Autorità competente necessari alla corretta caratterizzazione dello scarico in base alla tipologia di attività svolta.”

Dalla redazione