Articolo abrogato dall’art. 21, comma 1, del D. Pres. R. 26/02/2018, n. 039/Pres.

L’art. 8, comma 1, del D. Pres. R. 23/11/2021, n. 0192/Pres. ha sostituito al comma 7 del presente articolo le parole: “sono tenuti a presentare alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario”, con: “inviano tramite PEC all’indirizzo istituzionale della Direzione centrale competente in materia di turismo” e, al comma 8 le parole: “dell’incentivazione turistica” con: “competente in materia di turismo”, non tenendo conto della precedente abrogazione.

L’articolo così recitava:

“Art. 26 - (Criteri e modalità di concessione)

1. Il 90% dei fondi a disposizione sono destinati agli interventi secondo i seguenti criteri di priorità in ordine decrescente:

a) acquisto di mezzi battipista e motoslitte;

b) costruzione, straordinaria manutenzione e allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva;

c) rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di fondo.

2. Il rimanente 10% dei fondi disponibili viene riservato agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico, senza che vengano applicati i criteri di priorità di cui al comma 1. Qualora le istanze presentate non esauriscano la quota del 10%, la parte residua viene destinata a finanziare gli interventi di cui al comma 1.

3. Ai fini del comma 2 si intendono, per impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico, gli impianti destinati alla pratica della combinata nordica e del biathlon, collocati nelle adiacenze degli impianti di sci di fondo e di competenza del medesimo gestore di questi ultimi.

4. Nella spesa ammissibile sono compresi i costi per:

a) acquisto mezzi battipista e motoslitte;

b) lavori ed impianti;

c) arredi ed attrezzature;

d) acquisto dell'area per un importo non eccedente il 10% del costo dei lavori;

e) I.V.A., se non detraibile;

f) spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres. e successive modifiche ed integrazioni.

5. L'atto che approva la graduatoria delle domande ammesse determina il riparto dei fondi disponibili.

6. I contributi sono concessi nella misura massima del 70% della spesa ammissibile a favore degli Enti locali in forma singola o associata, delle A.I.A.T. e dei Consorzi turistici e nella misura massima del 50% a favore degli altri beneficiari di cui all'articolo 164, comma 1, lettere c), d) ed e).

7. Entro 120 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, i beneficiari sono tenuti a presentare alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario il progetto definitivo dell'intervento, comprensivo di relazione tecnica e computo metrico estimativo, degli elaborati grafici muniti di autorizzazioni, pareri, concessioni, nulla osta o quant'altro dovuto per legge o Regolamento, necessari all'eseguibilità dell'intervento.

8. Il Direttore del servizio dell'incentivazione turistica, entro 60 giorni dalla produzione della documentazione indicata al comma n. 7, emette il provvedimento di concessione del contributo. Il termine di 60 giorni è sospeso qualora intervenga la chiusura annuale dell'esercizio finanziario.

9. Ai beneficiari di cui all'articolo 164, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 2/2002, con il decreto di concessione viene erogato l'intero importo del contributo; ai beneficiari di cui all'articolo 164, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge regionale 2/2002, può essere erogato un anticipo non superiore al 70% del contributo, su presentazione di idonea fidejussione.

10. Con il decreto viene altresì fissato il termine di ultimazione dell'iniziativa. Il termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente.

11. Ai fini della documentazione della spesa e della conclusione della pratica, i soggetti beneficiari devono presentare la seguente documentazione:

a) nel caso di Enti pubblici, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal Funzionario competente, da cui risulti che l'iniziativa è stata realizzata per le finalità di cui all'articolo 167, comma 1 della legge regionale 2/2002 e nel rispetto delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione, nonché un certificato di collaudo o di regolare esecuzione e/o di fornitura regolarmente approvata;

b) nel caso di altri soggetti:

1) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento;

2) certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori e attestante la completa esecuzione dei lavori stessi;

3) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.”

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino