N12 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D.P.G.R. del 25/03/2010 n. 35/R. L’articolo 22 così recitava: “ 1. L’attività di preparazione di prodotti aziendali può essere effettuata utilizzando il locale di cui all’articolo 20 o un locale autorizzato ai sensi della l. 283/1962 avente i requisiti di cui alla delibera della Giunta regionale 31 marzo 1999, n. 206 (Direttive per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria in materia di alimenti e bevande per il settore agricolo).

2. Nelle aziende autorizzate per un numero di ospiti non superiore a dodici, il locale per la preparazione di pasta fresca, pane, confetture, marmellate, succhi di frutta, verdure sott’olio e salse non è soggetto ad autorizzazione sanitaria a condizione che la produzione sia somministrata agli ospiti e che il locale abbia i seguenti requisiti:

a) superficie minima di 9 metri quadrati con sufficiente areazione;

b) lavello destinato esclusivamente al lavaggio delle materie prime;

c) lavello destinato esclusivamente al lavaggio delle attrezzature;

d) piano di cottura con idoneo impianto di aspirazione;

e) dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori e insetti;

f) attrezzature che consentano un’adeguata conservazione e separazione tra generi di diversa tipologia dei materiali destinati al confezionamento;

g) autoclave nel caso di preparazione di succhi di frutta, verdure sott’olio e salse.”

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