N41 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Parole sostituite dall'art. 28, comma 6, della L.R. 28/12/2021, n. 31.

Il termine era già stato prorogato dall'art. 30, comma 1, della L.R. 29/12/2020, n. 38 al 31 dicembre 2021; dall’art. 1, comma 62, della L.R. 30/12/2019, n. 27 al 31 dicembre 2020; dall’art. 2, comma 2, della L.R. 2 agosto 2018, n. 26 (che ha sostituito il comma) e dall’art. 3, comma 1, della L.R. 05/01/2011, n. 1 al 31/12/2019 - quest’ultimo come modificato dall’art. 13, comma 2, della L.R. 29/12/2017, n. 38, dall’art. 9, comma 2, della L.R. 18/01/2016, n. 1 al 31 dicembre 2017 (che ha sostituito il comma), dall’art. 1, comma 1, della L.R. 09/01/2014, n. 2 (“a sessanta mesi”), dall’art. 1, comma 1, della L.R. 24/12/2012, n. 40 (“a trentasei mesi”), dall’art. 2, comma 1, della L.R. 06/07/2012, n. 17 (“a ventiquattro mesi”).

Inizialmente il termine era fissato "a diciotto mesi”.

Dalla redazione