Il Capo I, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 11 a 28), è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1 a decorrere dal 29/07/2008.

L’articolo 22, così recitava:

“Art. 22 - (Bilancio di previsione e rendiconto generale)

1. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti nonché il rendiconto generale, adottati dal consiglio di amministrazione e corredati del parere del collegio dei revisori, sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione.

2. Al bilancio di previsione sono allegati i programmi pluriennali e annuali di attività.

3. Al rendiconto generale è allegata la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.”

Dalla redazione